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Divorzio

Divorzio

Il divorzio è l'istituto giuridico che permette lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando tra i coniugi è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita. Si parla di scioglimento qualora sia stato contratto matrimonio con rito civile, di cessazione degli effetti civili qualora sia stato celebrato matrimonio concordatario.
Il divorzio è congiunto quando c'è accordo dei coniugi su tutte le condizioni da adottare (in questo caso il ricorso è presentato congiuntamente da entrambi i coniugi).

Il divorzio è giudiziale quando non c'è accordo sulle condizioni patrimoniali o inerenti l’affidamento dei figli. Come per la separazione, con la recente Legge 162 del 2014 anche in sede di divorzio è data facoltà ai coniugi di stipulare una convenzione di negoziazione assistita al fine di raggiungere una soluzione consensuale pur in presenza di figli minori, incapaci, muniti di grave handicap o non economicamente autosufficienti.
Ai fini della domanda di divorzio, la separazione personale dei coniugi deve protrarsi ininterrottamente per un periodo di tempo oggi ridotto a 6 mesi in caso di separazione consensuale ed a 12 mesi in caso di separazione giudiziale. Il termine decorre dalla prima udienza di comparizione dei coniugi innanzi al tribunale nella procedura di separazione personale, anche quando il giudizio contenzioso sia stato tramutato in consensuale ( L. n.55 del 6 maggio 2015, legge sul cd. "divorzio breve").

Per la decorrenza del termine non vale il tempo che i coniugi hanno trascorso in regime di separati di fatto, senza che abbiano chiesto un provvedimento di omologa al Tribunale.
A seguito di divorzio, vengono meno anche i diritti e gli obblighi discendenti dal matrimonio (artt. 51, 143, 149 c.c.), cessa la destinazione del fondo patrimoniale (art. 171 c.c.) e viene meno la partecipazione dell'ex coniuge all'impresa familiare (art. 230 bis c.c.).

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